Testo integrale dell’ intervento dei dirigenti della Copagri Nord Sardegna.
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TESTO UNIFICATO DL 409 – PPLL 19 -418 -43
NUOVA PROPOSTA LEGGE URBANISTICA IN SARDEGNA
OSSERVAZIONI 25 MAGGIO 2018 COPAGRI
COPAGRI NORD SARDEGNA – PRESENTATE LE OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE DURANTE ISTRUTTORIA PUBBLICA DI SASSARI. LA PROPOSTA DI LEGGE FAVOREVOLMENTE ACCOLTA DALL’ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI. CHIESTI TEMPI CERTI E MENO BUROCRAZIA. TRA LE COSE DA MODIFICARE, LE NORME SUI TERRENI ADIACENTI AI PARCHI – LA MODIFICA DELLE TABELLE DEL REDDITO LORDO STANDARD E ALCUNI PARAMETRI DI MQ A CAPO DI BESTIAME PER LE EDIFICAZIONI. COPAGRI- QUESTA LA NOVITA’, HA CHIESTO L’AGGIUNTA DI UN NUOVO ARTICOLO A FAVORE DELL’AGRICOLTURA SOCIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI IN AGRICOLTURA.
Ieri mattina la Copagri Nord Sardegna, ha partecipato all’Istruttoria pubblica indetta dalla Regione e dal comune di Sassari, nei locali della Camera di Commercio, per illustrare i contenuti della proposta di Legge Regionale all’Urbanistica in discussione nel Consiglio Regionale Della Sardegna. Presenti Paolo Ninniri e Tore Piana, rispettivamente Presidente e Vice Presidente.Ninniri e Piana, ringraziano L’Assessore Regionale all’Urbanistica Erriu e il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, per la possibilità data, a consentirci di intervenire ad ascoltare il parere della nostra associazione e di tutti i portatori di interesse. Con rammarico viene sottolineata la scarsa partecipazione, dei cittadini ad un incontro cosi importante che servirà a dettare le regole urbanistico- edilizie per i prossimi 15 anni.Copagri, sostengono Ninniri e Piana offre alla Regione Sardegna e all’assessore regionale ERRIU, alcune modifiche ma anche tante proposte innovative. Una su tutte l’inserimento di un nuovo articolo che riguarda L’agricoltura sociale per favori nel mondo delle campagna il lavoro ai diversamente abili.Qui di seguito, riportiamo i dettagli del nostro intervento e della specifica delle richieste.
Ufficio stampa Copagri Sassari Olbia Tempio
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SPECIFICA DELLA PROPOSTA, PRESENTATA CON L’INTERVENTO IN OCCASIONE DELL’ ISTRUTTORIA PUBBLICA
La Confederazione Produttori Agricoli, Copagri Territoriale del Nord Sardegna ( Sassari Olbia Tempio) attribuisce fondamentale importanza alle regole urbanistiche che interessano il settore agricolo e le campagne, sia in termini di miglioramento agrario, sia in termini di edificazioni da parte degli imprenditori agricoli , occorrenti per l’agroalimentare . Regole che vediamo, sia in funzione di presenza e salvaguardia dell’ambiente nel mondo rurale, sia in funzione anti spopolamento delle zone rurali interne, sia per la salvaguardia degli usi e tradizioni della Sardegna. Copagri del Nord Sardegna , guarda questa proposta di Legge, unificata a altre proposte, approvata dalla commissione del Consiglio Regionale, con molta attenzione e con favorevole accoglienza . Non ci scandalizziamo assolutamente, per quanto proposto a favore del settore turistico lungo le coste, ci riferiamo agli articoli che prevedono ampliamenti e ristrutturazione di alberghi esistenti, anche nella fascia dei 300 metri dal mare. Se una struttura Alberghiera, oggi non ha locali per ampliare i servizi e lavora dai 3 ai 4 mesi l’anno, riteniamo giusto che si possa consentire interventi, nel rispetto delle Leggi e dell’ambiente, per creare e ampliare i servizi ( SPA o altro) necessari per ampliare la stagione turistica. Per COPAGRI Nord Sardegna, lo sviluppo Turistico e quindi il miglioramento delle strutture turistico ricettive, lungo le coste, così come previste in questa proposta di legge, vanno nella giusta direzione. Come confederazione di Produttori Agricoli COPAGRI del Nord Sardegna , siamo fermamente convinti che in Sardegna il binomio Agricoltura e Turismo, siano il futuro dello sviluppo economico dell’Isola. Questa Legge Urbanistica sostituisce la LR 45 del 1989, datata da ben 29 anni e non più adeguata. Come COPAGRI NORD SARDEGNA riteniamo PRIORITARIO E NON SEPARABILE da qualsiasi norma o Legge di sviluppo, che si approvi, due fattori imprescindibili fra loro:
– 1) Il miglioramento dei collegamenti Aerei e Navali
– 2) L’abbattimento dei costi, in regime di continuità territoriale anche per i non residenti e per le merci.
GUARDIAMO in modo positivo i seguenti Articoli:
– Art. 24 improntato alla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
– Art. 29 Dibattito pubblico per le opere di rilevante impatto , in particolare su opere di nuove Dighe, infrastrutture ferroviari e stradali, elettrodotti e qualsiasi infrastruttura di passaggio e stoccaggio di materiale combustibile o opera superiore ai 50 milioni , qui la nostra preoccupazione è rivolta anche alla eventuale individuazione della Sardegna come luogo per lo stoccaggio delle scorie nucleari. Nel comma 16, che stabilisce la conclusione del dibattito , proponiamo un maggiore vincolo dell’istituto previsto nell’articolo.
– Art. 30 sulla perequazione urbanistica , norma innovativa ed aspettata da tanti.
– Art. 31 Compensazione urbanistica, norma che farà risparmiare le amministrazioni comunali in sede di esproprio e che renderà facilitato il rapporto fra le amministrazioni pubbliche e il cittadino.
– Art. 43 Procedure per l’approvazione del PPR. Al comma 3 riporta la centralità al consiglio regionale che si dovrà pronunciare nel merito delle linee guida.
– Art. 47 Programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale e economico, dove viè la possibilità di portare varianti a PPR e nei PUC, con possibili incrementi volumetrici.
– Art. 49 Intervento sostitutivo per mancato adeguamento al PPR della pianificazione Comunale. Stabilisce 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge regionale, l’avvio del processo di adeguamento dei PUC al PPR, si pensi a quello che è avvenuto in questi anni nel comune di Alghero. La norma era già scritta sia nel PPR Art. 107 sia nell’Art. 2 comma 6 LR 8/2004 , riportata nell’Art. 18 comma 1 lettera b della LR 8 del 2015, che non è stata mai applicata. Perché?
Passando alle parti che interessano il settore Rurale e Agricolo, vogliamo precisare e fissare alcuni principi a noi di COPAGRI fondamentali:
– La Legge Urbanistica deve essere in funzione dell’imprenditore agricolo economicamente valido
– Gli immobili rurali devono essere in funzione dell’azienda agricola
– All’agricoltore deve essere concessa tutta la volumetria necessaria alla funzionalità dell’azienda
– I fabbricati rurali agricoli per noi devono avere un vincolo di destinazione urbanistica di almeno 15 anni.
Per noi di COPAGRI Nord Sardegna, va bene quanto disposto all’Art. 14 Banca della Terra, cioè l’inventario delle terre sia pubbliche che private, abbandonate incolte e sottoutilizzate da riassegnare all’imprenditoria agricola con particolare riferimento ai giovani, qui pensiamo alle terre di Surigheddu e Mamuntanas di cui siamo contrari alla loro vendita, convinti si possano affidare a giovani agricoltori dovutamente formati e indirizzati.
Passiamo ora alle osservazioni, cui chiediamo formali modifiche.
ART. 79 obiettivi della pianificazione degli ambiti rurali.
– Il coma 1 lettera E si chiede di stralciarlo in quanto non si può limitare la proprietà privata, vietando il frazionamento, perché è anticostituzionale.
– Il comma 2 lettera E , vi è la necessità di indicare in Legge lo strumento giuridico, necessario al miglioramento igienico sanitario degli edifici in aree agricole adibiti a usi non agricoli ( tutto l’agro Sassarese)
ART. 81 Interventi ammessi negli edifici esistenti all’interno dell’ambito rurale
– Comma 1 lettera H si chiede la modifica, perché non si può limitare temporaneamente ( se un imprenditore agricolo non ha intonacato la stalla, non può, se non dispone delle risorse economiche necessarie, provvedere entro 36 mesi a fare il lavoro, non è costituzionale.
– Comma 2 si chiede di specificare meglio il concetto “ a carico del richiedente”. Esempio: se un gruppo di agricoltori si collegano, ad esempio alla pubblica rete fognaria e hanno pagato gli oneri di urbanizzazione, l’eventuale intervento per le infrastrutture deve essere anche pubblico.
Art. 82 Insediamenti storici e consolidati ed edificato residenziali diffuso
– Comma 5 si evidenzia che parrebbe contradirsi con l’ART 81 comma 2. Inoltre in caso di impianto depurativo e rete pubblica specificare che è consentito il collegamento.
Art.84 Nuovi edifici a destinazione residenziale all’interno dell’ambito rurale
– Il comma 1 è di grande apertura, trovandoci favorevoli
– Comma 2 lettera c fa riferimento al RLS ( Reddito Lordo Standard) che nel caso di alcune colture , risulta praticamente impossibile edificare, il caso dell’oliveto ove sono necessari 14 Ha
– Il comma 5 lettera A si chiede di modificare in 15 anni al posto dei 10 anni previsti
Art.85 Edifici strumentali alla produzione agricola
– comma 7 siamo molto favorevoli a tale norma, che finalmente sana una ingiustizia del PPR, permettendo di edificare locali strumentali di 30 mq in 1 Ettaro e 60 mq per fondi superiori a 10 Ettari
– Comma 11 lettera A e B siamo favorevoli alla norma indicata, sono sempre consentiti manufatti ad uso agricolo temporanei , la cui durata è riferita al ciclo produttivo.
Art. 86 Interventi edilizi per Turismo rurale
– Comma 1 lettera F siamo favorevoli alla premialità del 20% del volume originario sugli edifici esistenti e non più necessari all’attività agricola, in questo contesto si può configurare l’azienda regionale di Surigheddu.
Art. 87 Interventi edilizi per il turismo sostenibile all’interno dell’ambito rurale.
– Comma 1 dopo la parola pubblica si chiede di aggiungere la parola “ e privata”.
Art. 109 Piano del Parco e piano delle riserve naturali
– Comma 4 aggiungere dopo la parola “ contigue” le parole “ massimo 300 metri dal limite del parco”. Vi è la necessità di indicare in modo preciso una distanza, perché altrimenti “l’area detta cuscinetto” potrebbe interpretarsi anche in 7.000 metri. Creando enormi problemi agli agricoltori adiacenti alle aree parco.
– Comma 9 dopo la parola “ soggetti competenti” aggiungere le parole “ portatori di interesse collettivo ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii e associazioni di produttori riconosciute”.
– Comma 16 3 rigo, dopo la parola “paesaggio” si chiede di stralciare il periodo “ all’organismo gestore del parco può essere attribuita la delega all’ esercizio delle competenze in materia di tutela del paesaggio, finalizzata al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n’42 del 2004”
La delega può essere solo comunale o regionale, la competenza paesaggistica è solo di tali uffici. Il parco per legge ha solo competenze ambientali riconosciute proprio dal DL 42/2004 (codice Urbani)
Art. A 7 Parametri urbanistico edilizi per gli edifici in ambito rurale
– Comma 1 aggiungere lettera C “ sono consentiti edifici adibiti al solo scopo di centro ingrasso Vitelli in ambito rurale, anche senza terra e senza il vincolo di autoapprovvigionamento in misura non inferiore al 50 per cento della sostanza secca degli alimenti consumati”
– Comma 7 lettera B al punto 2 il parametro 0,20 mq a capo si chiede di modificarlo “ in 0,40 mq a capo”
– Comma 7 lettera B al punto 3 il parametro 0,70 mq a capo, si chiede di modificarlo “ in 1,00 mq a capo”
Il riferimento al RLS ( Reddito Lordo Standard ) stabilito in minimo 15.000 euro, inteso alla tabella delle produzioni Standard del PSR 2014/2020 di cui all’Art. 19, paragrafo 4 del Reg. UE n’ 1.304/13 prima di prenderlo in considerazione nella presente Legge, chiediamo la sua revisione, in quanto lo riteniamo datato e no adeguato alla realtà produttiva odierna. A titolo esemplificativo portiamo alcuni esempi:
Tabella Produzioni Standard PSR 2014/2020
Rubrica D10 coltura PATATA reddito per 1 ettaro €. 8.500
Rubrica 04B coltura UVA da vino comune per 1 ettaro €. 8.833
Si capisce che non c’è corrispondenza nella realtà odierna, così come:
Rubrica G03B coltura OLIVETO per olive da olio per 1 ettaro €. 1090 inadeguato basso
Rubrica J12 SCROFE da riproduzione per capo €. 2.121 parametro alto ( bastano 7 scrofe per raggiungere i 15.000 euro previsti per poter edificare).
In conclusione, come COPAGRI del Nord Sardegna, vogliamo proporre al Legislatore Regionale, l’inserimento di un Articolo che riguarda l’Agricoltura Sociale, argomento sentito e di grande interesse Nazionale, cui vorremo che anche la Sardegna si attivi . Proponiamo un dettagliato articolo, che riguarda la parte urbanistica sull’utilizzo degli immobili, per le attività di agricoltura sociale.
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
ART. 112/BIS La Regione Sardegna , in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.
Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale
1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività di agricoltura sociale.
2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1, destinati all’esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della I. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nell’ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l’adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Il recupero, il restauro e l’ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano paesaggistico regionale (PPR) e della presente Legge regionale
Sassari li 25 Maggio 2018
Copagri Territoriale Sassari Olbia Tempio